Art. 1.

      1. L'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - (Decreto ingiuntivo). - 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile in base all'estratto conto, certificato da tre revisori dei conti iscritti all'albo, esterni alla banca interessata, nominati dal giudice competente».